Statuto superiore di educazione fisica dell'Aquila›Titolo VIII
Art. 54
In vigore dal 15 feb 1969
Al personale di cui ai precedenti articoli compete un trattamento di quiescenza per il quale verrà stipulato apposito contratto con l'istituto nazionale delle assicurazioni, in conformità delle norme di legge in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-10-28;1369#art-ssd-54