Art. 1

In vigore dal 15 feb 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 293; Veduta la definitiva domanda in data 1 aprile 1967 - che faceva seguito alle domande del 24 agosto 1965 e del 7 novembre 1966 - presentata dal commissario prefettizio del locale consorzio per ottenere il pareggiamento dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede nella città dell'Aquila, ai sensi degli della citata legge n. 88; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . È riconosciuto l'Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila intendendosi l'istituto medesimo pareggiato a norma degli della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Ai sensi dell', norme transitorie, della suddetta legge 18 marzo 1968, n. 293, sono riconosciuti i corsi tenuti negli anni accademici 1965-66, 1966-67 e 1967-68. Il pareggiamento non può avere per effetto alcun onere finanziario a carico dello Stato.
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