Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo VII
Art. 33
In vigore dal 13 set 1968
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi generali e speciali in vigore.
Visto, il Ministro per il tesoro: COLOMBO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-33