Art. 1
In vigore dal 13 set 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 1949, n. 473, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per ii credito ed il risparmio nella riunione del 25 ottobre 1967;
Visto l'atto in data 17 gennaio 1968 a rogito del notaio dott. Aldo Billia, di Torino, con il quale è stato costituito fra le casse di risparmio di Alessandria, Asti, Biella, Bra, Cuneo, Fossano, Saluzzo, Savigliano, Torino, Tortona e Vercelli l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, e ne è stato formato lo statuto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino e con un fondo di garanzia iniziale di L. 2 miliardi, e ne è approvato lo statuto, composto di 33 articoli, secondo il testo allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
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