Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'AostaTitolo V

Art. 30

In vigore dal 13 set 1968
Le casse di risparmio partecipanti per il disbrigo dei compiti ad esse delegati dall'istituto si valgono dell'opera di propri impiegati, tecnici e legali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-30

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