Art. 2
In vigore dal 13 set 1968
L'istituto predetto è autorizzato ad esercitare, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta, il credito fondiario e edilizio in conformità delle disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 giugno 1968
SARAGAT
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 66. - DI PRETORO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-rd-2