Statuto dell'Istituto credito fondiario del Piemonte e Valle D'Aosta›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 9 feb 1974
Le casse di risparmio partecipanti, con l'osservanza delle norme dei rispettivi statuti, funzionano come direzioni locali dell'Istituto e pertanto ricevono le domande di mutuo e, dopo l'istruttoria preliminare, le trasmettono alla direzione dell'Istituto corredate di tutti i documenti prescritti e munite del loro parere. Assistono ed agevolano i richiedenti nella produzione dei documenti e in tutto quanto occorre ai fini della completa istruttoria delle pratiche. Provvedono alla stipulazione dei mutui secondo le autorizzazioni e con le modalità prescritte dall'Istituto; all'incasso delle semestralità di ammortamento e degli altri versamenti da farsi all'istituto; al pagamento delle cedole ed al rimborso delle cartelle estratte ed a tutte le altre operazioni di competenza dell'Istituto, con l'osservanza delle norme deliberate dal consiglio di amministrazione.
Nella provincia di Novara, nel cui capoluogo non esiste sportello di alcuna Cassa partecipante, potrà operare, previa autorizzazione della superiore vigilanza, un'apposita agenzia che funzionerà come direzione locale dell'Istituto, con gli stessi compiti indicati nel primo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-12;915#art-sdi-28