Art. 1

In vigore dal 24 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale viene istituita in Pisa una scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il testo dello statuto proposto ai sensi dell' della citata legge n. 117 della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento in Pisa; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: È approvato il testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, riconosciuta con legge 7 marzo 1967, n. 117, che è annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 giugno 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 91. - GRECO
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