Art. 1
In vigore dal 24 gen 1969
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 7 marzo 1967, n. 117, con la quale viene istituita in Pisa una scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduto il testo dello statuto proposto ai sensi dell' della citata legge n. 117 della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento in Pisa;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
È approvato il testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, riconosciuta con legge 7 marzo 1967, n. 117, che è annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 giugno 1968
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 91. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-rd-1