Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 47

In vigore dal 24 gen 1969
La giurisdizione disciplinare sugli allievi spetta al direttore della scuola, al consiglio direttivo e alle commissioni didattiche. Le sanzioni applicabili sono le seguenti: a) ammonizione; b) sospensione temporanea dalla scuola; c) espulsione dalla scuola. L'ammonizione viene inflitta verbalmente dal direttore della scuola, su segnalazione del direttore di sezione, sentito l'allievo nelle sue discolpe. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera b) spetta alla commissione didattica in seguito a relazione del direttore della scuola. L'allievo deve essere informato dal procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta della commissione didattica, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla commissione. Contro la deliberazione della commissione didattica l'allievo può appellarsi al consiglio direttivo. L'applicazione della sanzione di cui alla lettera c) può aver luogo solo a carico di colui che sia stato condannato per delitti non colposi o abbia commesso gravissime mancanze o ripetuti inadempimenti degli obblighi derivanti dallo stato di allievi. L'applicazione della sanzione suddetta spetta al consiglio direttivo in seguito a relazione del direttore della scuola, con l'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente, relativamente alla comunicazione da farsi allo studente e al suo diritto di difesa. Nel caso in cui, ai sensi del precedente comma, sia aperto un procedimento penale a carico di un allievo, il consiglio direttivo, o quando ricorrono particolari motivi d'urgenza, il direttore della scuola, con, provvedimento soggetto a ratifica del consiglio predetto, convocato senza indugio, può adottare la sospensione a tempo indeterminato come provvedimento cautelare. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) devono essere motivati; ad essi dà esecuzione il direttore della scuola. Dell'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) viene data comunicazione ai genitori o al tutore dell'allievo; dell'applicazione della sanzione di cui alla lettera c) viene inoltre data comunicazione al rettore dell'Università di Pisa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-47

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Art. 47 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo