Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa›Capo VI
Art. 50
In vigore dal 24 gen 1969
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le università e gli istituti universitari, in quanto applicabili.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-50