Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa

Art. 48

In vigore dal 24 gen 1969
Gli allievi della scuola, dei corsi ordinari e di perfezionamento, costituiscono nel loro insieme l'assemblea degli studenti, che, a cura dei rappresentanti di ciascuna sezione, deve essere convocata entro il 10 dicembre di ogni anno, per la designazione del loro rappresentante nel consiglio direttivo. Gli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento di ogni sezione costituiscono l'assemblea degli allievi di sezione, che designa annualmente, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il proprio rappresentante, per i rapporti con gli organi della scuola. Alla disciplina delle assemblee predette e alla determinazione delle funzioni e dei poteri dei rappresentanti designati, provvede il regolamento interno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-06-05;1309#art-sds-48

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Art. 48 Approvazione del testo dello statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa. — Testo vigente | Portale Normativo