Art. 5

Ammissione ed esclusione

In vigore dal 25 apr 1968
L'ammissione dei cittadini stranieri e degli apolidi ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati è disposta con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Ministro per gli affari esteri e il Ministro per l'interno. L'ammissione può essere negata: a) per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica; b) per difetto della reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini italiani; c) per difetto delle condizioni e dei requisiti prescritti. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Ministro per la pubblica istruzione. Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea il provvedimento di esclusione per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza può essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale dei candidati. Il provvedimento di ammissione e l'avviso di convocazione per le prove di esame debbono essere comunicati agli interessati, presso il recapito eletto in Italia ai fini del concorso, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove. Entro lo stesso termine deve essere comunicato l'eventuale provvedimento di esclusione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-5

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