Art. 7

Certificazioni

In vigore dal 25 apr 1968
I candidati designati dalla commissione giudicatrice come vincitori debbono presentare al Ministero della pubblica istruzione, nel termine stabilito dal bando di concorso e comunque non interiore a 30 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti: 1) atto o certificato di nascita; 2) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario italiano. Se apolide, il candidato deve presentare il certificato generale del casellario giudiziario italiano, se risiede in Italia, ovvero, se risiede all'estero, certificato equipollente, rilasciato dalla competente autorità dello Stato ove risiede; 3) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico, ai sensi dell' della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. I certificati rilasciati dai competenti uffici della Repubblica italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato, di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino nella assoluta impossibilità di fornire le certificazioni delle competenti autorità straniere, richieste per documentare il possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti, possono presentare attestazioni ed atti notori equivalenti. Al riguardo l'amministrazione dispone d'ufficio gli ulteriori accertamenti che risultino necessari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-7

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