Art. 3
Domande di partecipazione ai concorsi
In vigore dal 25 apr 1968
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di aggregato dei cittadini stranieri e degli apolidi non può essere inferiore ai 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I candidati debbono dichiarare nella domanda:
1) la data e il luogo di nascita;
2) di quale cittadinanza siano in possesso o se siano apolidi;
3) di non aver riportato condanne penali o, in caso contrario, quali condanne abbiano riportato.
Le domande debbono contenere le altre indicazioni prescritte dal bando di concorso e la designazione del preciso recapito, in Italia, che il candidato elegge ai fini del concorso.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alle condizioni richieste dal precedente .
Per quanto riguarda l'attività di insegnamento o ricerca esercitata all'estero, i cittadini stranieri e gli apolidi debbono presentare:
1) una circostanziata dichiarazione rilasciata dalle università o istituti di istruzione universitaria o istituti scientifici presso i quali hanno prestato servizio, attestante: a) la qualifica rivestita, la natura delle mansioni svolte e la durata del servizio;
b) le materie che hanno costituito oggetto di insegnamento o ricerca, con la dettagliata indicazione dei programmi di insegnamento e di ricerca;
2) una dichiarazione delle competenti autorità straniere o internazionali preposte alla pubblica istruzione o alla ricerca scientifica dalla quale risulti il riconoscimento, nello Stato di appartenenza o in sede internazionale, del livello universitario o scientifico degli istituti presso i quali il cittadino straniero o l'apolide abbia esercitato l'insegnamento o la ricerca.
Alla domanda deve essere altresì allegato un certificato comprovante la cittadinanza di cui lo straniero è in possesso, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino. Lo stato di apolide deve essere documentato con sentenza dell'autorità giudiziaria italiana ovvero con idonee attestazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di origine o di residenza dell'apolide. La prova dell'apolidia può essere integrata con atti notori.
La domanda deve essere firmata dai candidati. La firma deve essere autenticata da un notaio o funzionario competente dello Stato ove il candidato risiede, ovvero da un notaio o funzionario competente della Repubblica italiana, se il candidato risiede in Italia. La firma del notaio o funzionario straniero deve essere autenticata dalla competente autorità dello Stato cui il notaio o il funzionario appartiene; la firma di tale autorità deve essere legalizzata dalla autorità consolare italiana.
L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-3