Art. 4

Pubblicazioni

In vigore dal 25 apr 1968
Le pubblicazioni richieste dall' della legge 25 luglio 1966, n. 585, per la partecipazione ai concorsi a posti di aggregato debbono essere presentate nel termine stabilito per la presentazione delle domande o nel termine più ampio previsto dal bando di concorso. Le pubblicazioni debbono essere compilate originalmente o tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco, spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte, insieme con il testo stampato nella lingua originale. Per i concorsi a posti di aggregato riguardanti gruppi di materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate in una delle lingue comprese nel gruppo di materie, anche se diverse da quelle indicate nel precedente comma. I candidati stranieri o apolidi debbono documentare con mezzi idonei la data e il luogo delle pubblicazioni stampate all'estero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-4

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