Art. 1
Condizioni di partecipazione ai concorsi
In vigore dal 25 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;
Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
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(Condizioni di partecipazione ai concorsi)
Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, istituito con legge 25 luglio 1966, n. 585, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani;
2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano;
3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani;
4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali;
5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all' della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce.
Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario. L'equiparazione è dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-1