Art. 1

Condizioni di partecipazione ai concorsi

In vigore dal 25 apr 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585; Sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: . (Condizioni di partecipazione ai concorsi) Ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati, istituito con legge 25 luglio 1966, n. 585, possono partecipare i cittadini stranieri e gli apolidi che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) professori incaricati presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 2) abilitati alla libera docenza secondo l'ordinamento italiano; 3) lettori presso università e istituti di istruzione universitaria italiani; 4) ricercatori in servizio presso istituti statali o presso università e istituti di istruzione universitaria italiani, statali o liberi, ovvero presso università e istituzioni scientifiche straniere o internazionali; 5) studiosi che, indipendentemente dal titolo di studio, presentino, a giudizio della commissione esaminatrice di cui all' della legge 25 luglio 1966, n. 585, titoli di carattere scientifico nel settore cui il concorso si riferisce. Possono altresì partecipare ai concorsi a posti di aggregato i cittadini stranieri e gli apolidi che svolgono la loro attività presso università e istituti di istruzione universitaria stranieri o internazionali, con qualifiche e mansioni equiparabili, nell'ordinamento italiano, a quelle di professore di ruolo, aggregato, incaricato, libero docente, assistente ordinario o straordinario. L'equiparazione è dichiarata dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. L'insegnamento o l'attività di ricerca debbono essere stati esercitati per almeno tre anni e debbono riferirsi ad una delle materie del gruppo per cui viene indetto il concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;460#art-1

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Condizioni di partecipazione ai concorsi (Art. 1 Regolamento per la partecipazione di cittadini stranieri ai concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati (articolo 25 della legge 24 febbraio 1967, n. 62).) — Testo vigente | Portale Normativo