Allegato

Art. 6

In vigore dal 12 nov 1968
Le domande per la concessione, ai fini della utilizzazione per il piano generale degli acquedotti delle acque vincolate ai sensi del presente decreto legislativo sono istruite e decise a norma degli e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche. Il provveditore regionale alle opere pubbliche in deroga al disposto degli del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sentito il comitato tecnico amministrativo e l'intendente di finanza competente per territorio, provvede, in via definitiva, sulle domande di concessione che riguardino le piccole derivazioni anche se avverso di esse siano state presentate opposizioni o domande concorrenti. Nei confronti delle domande di concessione di cui ai commi che precedono non è ammessa la presentazione di domanda concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal piano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-6

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