Allegato

Art. 11

In vigore dal 12 nov 1968
Il rinnovo delle utenze di acqua e la concessione di varianti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 e dall'art 49 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, possono essere negati oltre per i motivi indicati nei suddetti articoli, anche quando risultino incompatibili con le utilizzazioni delle acque oggetto del vincolo per l'attuazione del piano degli acquedotti, salvo rinnovo o concessione di varianti in via temporanea ai sensi del precedente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-11

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Art. 11 Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione). — Testo vigente | Portale Normativo