Allegato

Art. 14

In vigore dal 12 nov 1968
Per la esecuzione delle opere di cui al precedente II Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere nella spesa riconosciuta necessaria, un contributo in capitale nella misura non superiore al 70% della spesa stessa, che potrà comprendere un'aliquota fino al 7% dell'ammontare del lavoro per spese di progettazione, direzione, sorveglianza e collaudo delle opere. La formale concessione di detto contributo ha luogo dopo che sia intervenuta l'approvazione, nelle forme stabilite dalle leggi vigenti in materia, dei progetti delle relative opere, ed è subordinata alla dimostrazione, da parte dei comuni e degli enti di cui sopra, di disporre dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alla quota di spesa a loro carico. Nella determinazione della misura percentuale del contributo si terrà conto delle condizioni di bilancio degli enti interessati. La somministrazione del contributo si esegue direttamente a favore dell'ente concessionario, con le forme previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed avrà luogo, fino alla concorrenza dei nove decimi del suo ammontare, in base agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dai competenti uffici del genio civile. Al pagamento dell'ultimo decimo si provvederà dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, e in rapporto alla spesa che in tale sede sarà accertata e riconosciuta ammissibile al godimento del beneficio assentito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-14

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Art. 14 Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione). — Testo vigente | Portale Normativo