Allegato

Art. 18

In vigore dal 12 nov 1968
I comuni e gli enti interessati che beneficiano del contributo a: sensi dei precedenti per procurarsi i mezzi necessari all'esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito o anche con privati nei limiti di spesa risultanti dal preventivo debitamente approvati. I mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti di credito godono della garanzia dello Stato per il rimborso dei capitali ed il pagamento degli interessi, con le modalità di cui all' della legge 3 agosto 1949, n. 589.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-18

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