Art. 1

In vigore dal 12 nov 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' della legge 4 febbraio 1963, n. 129, con il quale il Governo è stato autorizzato ad emanare norme aventi valore di legge al fine di consentire l'attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti; Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione; Sentita la commissione parlamentare prevista dallo della legge 4 febbraio 1963, n. 129; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di - concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per la sanità e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord; Decreta: Sono approvate le norme di attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti nel testo unito al presente decreto e vistato dal Ministro per i lavori pubblici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 marzo 1968 SARAGAT MORO - MANCINI - PIERACCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO - MARIOTTI - PASTORE Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 35. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-rd-1

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Art. 1 Norme delegate previste dall'art. 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129. (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione). — Testo vigente | Portale Normativo