Allegato
Art. 17
In vigore dal 12 nov 1968
Nei territori meridionali indicati nell' della legge 26 giugno 1965, n. 717, ed in quelli depressi e montani dell'Italia settentrionale e centrale indicati rispettivamente negli della legge 22 luglio 1966, n. 614, oltre alle disposizioni contenute nei precedenti , si applicano anche le disposizioni speciali contenute nelle leggi medesime.
Gli interventi, previsti per i territori di cui al precedente comma, dalle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 22 luglio 1966, n. 614, s'intendono in aggiunta a quelli previsti, per gli stessi territori, dal presente decreto legislativo.
Al coordinamento degli interventi previsti dal presente decreto legislativo con quelli da realizzare ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717 e della legge 22 luglio 1966, n. 614, si provvede, anche in relazione a quanto specificato nel successivo , sulla base delle direttive dei piani pluriennali di coordinamento previsti rispettivamente all' della citata legge 26 giugno 1965, n. 717, e all' della citata legge 22 luglio 1966, n. 614, tenuto presente il piano generale degli acquedotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-17