Allegato
Art. 1
In vigore dal 12 nov 1968
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, dispone con propri decreti il vincolo, totale o parziale, delle riserve idriche di cui all', lettera b), della legge 4 febbraio 1963, n. 129, al fine di consentirne la utilizzazione per il piano degli acquedotti, approvato a norma dell' della stessa legge.
I decreti previsti nel precedente comma indicano la portata delle risorse idriche da utilizzare nonché i singoli abitati o gruppi di abitati da servire, in conformità del piano approvato.
Essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-1