Allegato
Art. 2
In vigore dal 12 nov 1968
Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Il vincolo può essere imposto anche su acque non ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, fermo il disposto dell' del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Nel caso che, successivamente alla iscrizione, le acque formino oggetto di riconoscimento o di concessione speciale, ai sensi degli del detto regio decreto, alle rispettive utenze si applica il disposto del primo comma.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-2