Allegato

Art. 8

In vigore dal 12 nov 1968
Per tutte le derivazioni interessanti il piano generale degli acquedotti e per le relative opere di raccolta e regolazione delle acque, il decreto di concessione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per i lavori e impianti occorrenti sia alla costruzione che all'esercizio della derivazione, comprese le condotte principali dell'acqua e le linee di trasmissione per l'energia elettrica. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore, ed il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, nell'ambito delle rispettive competenze, possono dichiarare urgente e indifferibile l'esecuzione dei lavori anche prima della concessione, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni. Il provvedimento del provveditore regionale alle opere pubbliche è definitivo. Valgono per il resto tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 33 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1968-03-11;1090#art-a-8

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