Art. 4

In vigore dal 20 gen 1968
Dal 1 luglio 1968 le piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, risultanti dalle tabelle A e B allegate al decreto del Ministro per la grazia e giustizia 8 maggio 1967, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle H e I annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro. Dalla stessa data la tabella riassuntiva di ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, allegata al decreto del Ministro per la grazia e giustizia 13 giugno 1967, è sostituita da quella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-4

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