Art. 2
In vigore dal 20 gen 1968
Dal 1 luglio 1968, per effetto della istituzione della sezione distaccata e della corte di assise di appello, di cui allo articolo precedente, alle tabelle A, B e C, allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con le varianti successive, e alla tabella N, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1957, n. 465, con le varianti successive, sono apportate le modificazioni contenute nelle tabelle A, B, C e D annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-2