Art. 1
In vigore dal 20 gen 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 77, primo comma e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 416, relativa alla istituzione di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della corte di assise di appello di Campobasso;
Visti gli di detta legge, in virtù dei quali il Governo è stato autorizzato a determinare l'organico del personale della sezione distaccata, rivedendo le piante organiche di altri uffici giudiziari, ed a stabilire la data d'inizio del funzionamento della sezione stessa, nonché della corte di assise di appello;
Visto l'articolo 59 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 6 ottobre 1967;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
.
La sezione distaccata della corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e la corte di assise di appello di Campobasso, istituite con legge 5 giugno 1967, n. 416, inizieranno a funzionare il 1 luglio 1968.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-1