Art. 3
In vigore dal 20 gen 1968
Dal 1 luglio 1968 le piante organiche del personale della magistratura, risultanti dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 527, e dalle tabelle B e C, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, con le varianti successive, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle E, F e G annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Dalla stessa data la tabella riassuntiva di ripartizione del personale della magistratura, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, n. 842, è sostituita da quella annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-3