Art. 7
In vigore dal 20 gen 1968
Dal 1 luglio 1968 le piante organiche degli uscieri giudiziari addetti alle corti di appello, ai tribunali e alle preture, risultanti dalle, rispettive tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle M, N e O annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1967
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 111. - GRECO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-7