Art. 7

In vigore dal 20 gen 1968
Dal 1 luglio 1968 le piante organiche degli uscieri giudiziari addetti alle corti di appello, ai tribunali e alle preture, risultanti dalle, rispettive tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 657, sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle M, N e O annesse al presente decreto, vistate dal Ministro proponente e dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1967 SARAGAT MORO - REALE - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1968 Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 111. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-12-23;1274#art-7

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