Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 66
In vigore dal 23 mag 1968
Allo scopo di agevolare il pubblico nell'uso della biblioteca i direttori metteranno a disposizione dei frequentatori una guida dell'istituto, che informi della consistenza delle raccolte in essa conservate, dei suoi servizi e delle norme che li regolano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-66