Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 71

In vigore dal 23 mag 1968
Salve le già citate disposizioni sul diritto d'autore e quelle sul deposito obbligatorio degli stampati, il concessionario delle riproduzioni per gli scopi di cui al precedente deve rilasciare alla biblioteca il negativo della riproduzione eseguita e da due a dieci esemplari della edizione, secondo che sarà stabilito all'atto della concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-71

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Art. 71 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo