Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 69

In vigore dal 23 mag 1968
L'autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici, materiale librario o documentario conservato nelle biblioteche pubbliche statali è data, su richiesta degli interessati, dai direttori delle biblioteche stesse, con l'osservanza delle necessarie cautele.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-69

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Art. 69 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo