Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 70

In vigore dal 23 mag 1968
L'autorizzazione ad eseguire, a scopo editoriale, con procedimenti tecnici, la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri comuni è data, salve le disposizioni vigenti sui diritti d'autore, dal direttore della biblioteca, a condizione che vengano rilasciati alla biblioteca da due a cinque esemplari dell'edizione. Per quello che riguarda i manoscritti e i cimeli, l'autorizzazione ad eseguire a scopo editoriale la riproduzione integrale o di parti sostanziali, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sui diritti di autore, è data dal Ministero della pubblica istruzione, su motivato parere del direttore della biblioteca e sentito il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. Con la medesima procedura le biblioteche potranno, ai fini della diffusione della cultura, promuovere la pubblicazione in facsimile di manoscritti o di edizioni di particolare pregio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-70

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Art. 70 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo