Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 70
In vigore dal 23 mag 1968
L'autorizzazione ad eseguire, a scopo editoriale, con procedimenti tecnici, la riproduzione integrale o di parti sostanziali di libri comuni è data, salve le disposizioni vigenti sui diritti d'autore, dal direttore della biblioteca, a condizione che vengano rilasciati alla biblioteca da due a cinque esemplari dell'edizione.
Per quello che riguarda i manoscritti e i cimeli, l'autorizzazione ad eseguire a scopo editoriale la riproduzione integrale o di parti sostanziali, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sui diritti di autore, è data dal Ministero della pubblica istruzione, su motivato parere del direttore della biblioteca e sentito il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche.
Con la medesima procedura le biblioteche potranno, ai fini della diffusione della cultura, promuovere la pubblicazione in facsimile di manoscritti o di edizioni di particolare pregio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-70