Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 62

In vigore dal 23 mag 1968
Nelle sale destinate agli adulti non possono essere concesse in lettura più di due opere o di quattro volumi alla volta; in quelle riservate ai ragazzi non più di un'opera o di due volumi alla volta. È in facoltà del direttore di consentire l'uso contemporaneamente di un maggior numero di opere o di volumi. Nelle sale di consultazione il numero delle opere che pos sono essere date contemporaneamente in lettura ad uno studioso è limitato dalla necessità di contemperare le esigenze degli altri studiosi e quelle dei servizi
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-62

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Art. 62 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo