Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 59

In vigore dal 23 mag 1968
Le opere di pregio sono date in lettura dopo avere preventivamente accertato l'identità e la serietà degli intenti dei richiedenti. È vietato dare in lettura libri osceni, che possono concedersi soltanto per comprovata necessità di studio. Il direttore della biblioteca può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura di qualsiasi opera, motivandone le ragioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-59

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Art. 59 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo