Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali

Art. 54

In vigore dal 23 mag 1968
Sono ammessi alla lettura nelle biblioteche pubbliche statali coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, salvi il diverso limite di età richiesto dai regolamenti interni di ogni singola biblioteca. Le sale di consultazione sono riservate a determinate categorie di studiosi, secondo le condizioni e le norme di ciascuna biblioteca. Per entrare in biblioteca occorre munirsi, presso l'impiegato di vigilanza all'ingresso, di apposita carta d'entrata (mod. 17), da restituire all'uscita. Per accedere alle sale di consultazione è condizione indispensabile ottenere dalla direzione il rilascio di apposita tessera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-54

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Art. 54 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo