Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo IV

Art. 49

In vigore dal 23 mag 1968
Delle chiavi delle porte di accesso ai locali in cui è custodito il materiale librario di pregio, la biblioteca deve possedere tre esemplari: il primo è affidato al direttore, il secondo all'impiegato direttivo incaricato della custodia del materiale medesimo, il terzo è collocato nella cassetta di ferro di cui al comma successivo. Nell'abitazione dell'ausiliario addetto alla custodia della biblioteca si conserva, sotto la responsabilità del medesimo, chiuse in busta sigillata firmata dal direttore e dal custode, in una cassetta di ferro murata in una nicchia munita di solido cristallo, un esemplare di ciascuna delle due chiavi esterne e quelle dei locali ov'è accolto il materiale librario di pregio della biblioteca, per modo che in caso di incendio o d'altro gravissimo pericolo imminente, possa qualsiasi impiegato, rompendo il cristallo, aprire subito la biblioteca. Nei casi in cui non esista l'abitazione dell'ausiliario o in case di assenza del medesimo, il direttore è tenuto a provvedere adeguatamente, informandone il Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-49

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