Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 51
In vigore dal 23 mag 1968
Le biblioteche pubbliche statali, oltre alle comuni sale di lettura, devono avere una o più sale di consultazione e, ove sia opportuno e possibile, speciali sezioni, con libero accesso agli scaffali, forniti di libri di cultura generale, di narrativa e di attualità.
Le sale di lettura debbono essere dotate di opere di larga consultazione e d'informazione.
I direttori delle biblioteche di cui agli del presente regolamento curano, ove possibile, l'istituzione di special sezioni per ragazzi, con apposito personale in apposite sale, alle quali sia consentito l'accesso nelle ore libere dalla scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-51