Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali
Art. 60
In vigore dal 23 mag 1968
I manoscritti e le opere di pregio vengono letti e studiati nelle ore e con le modalità stabilite dal direttore in sale riservate, ovvero, quando queste non esistono, in una sala di consultazione a tal fine anche solo parzialmente destinata.
Chi chiede un manoscritto deve farne domanda su scheda a riscontro (mod. 19-ci) indicando con chiarezza il titolo del manoscritto, il volume desiderato e la segnatura.
La parte principale della scheda rimane presso l'impiegato che ha in custodia i manoscritti per tutto il tempo che il manoscritto stesso è a disposizione del lettore.
Lo scontrino attesta l'avvenuta consegna del codice ed è presentato e ritirato dal lettore ogni volta che egli lo ottiene in lettura o lo restituisce.
Chi chiede un manoscritto deve indicare sulla richiesta (mod.
-19-a) se intende semplicemente esaminarlo, ovvero copiarlo, farne estratti, collazionarlo con altro codice o edizione a stampa o microfilm.
Chi studia o copia per altri il manoscritto ha parimenti obbligo di dare le notizie sopra indicate, designando la persona che gli ha commesso il lavoro.
Le biblioteche che ricevono un manoscritto da un'altra biblioteca devono ugualmente accompagnare la restituzione del manoscritto con le sopraddette notizie, trasmettendo alla biblioteca cui appartiene il manoscritto tutti i dati richiesti dal modulo di cui all'.
Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-60