Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 38

In vigore dal 23 mag 1968
Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna, quando non si tratti di manoscritto o di opera rara, deve essere organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-38

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Art. 38 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo