Art. 38
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 38

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In vigore dal 23 mag 1968
Il trasporto dei libri dal posto di collocazione al luogo di consegna, quando non si tratti di manoscritto o di opera rara, deve essere organizzato in modo da abbreviare al massimo il periodo di attesa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-38