Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 37

In vigore dal 23 mag 1968
I libri dati in lettura devono essere messi a posto giorno per giorno, salvo il caso che il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'impiegato che li riceve di volersene servire il giorno successivo. Per la ricollocazione dei libri dati in lettura, o che ritornino dal prestito o dal legatore, sono specialmente destinate la mezz'ora che precede l'apertura e quella susseguente all'ora della chiusura della biblioteca al pubblico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-37

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Art. 37 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo