Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 35

In vigore dal 23 mag 1968
Durante il periodo della chiusura di cui all' si procede, con la scorta degli inventari, alla revisione parziale della biblioteca. Dei risultati della revisione il direttore dà notizia nella relazione annuale al Ministero. Gli impiegati, ai quali sia particolarmente affidata la custodia di certe sezioni della biblioteca, non prendono parte, ove sia possibile, alla revisione dei libri o manoscritti delle sezioni stesse. I relativi verbali, firmati dagli impiegati che hanno proceduto alla revisione, debbono essere conservati nell'archivio della biblioteca. Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazione il direttore della biblioteca farà speciale rapporto al Ministero, rilevando, a confronto con le revisioni precedenti, le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-35

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Art. 35 Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali. — Testo vigente | Portale Normativo