Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 23 mag 1968
La commissione permanente delibera soltanto sulla metà della somma assegnata dal Ministero per acquisto di libri; dell'altra metà dispone il direttore, tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle richieste degli studiosi.
L'aliquota sulla quale delibera la commissione è ridotta a quattro decimi per le biblioteche che hanno sede in città ove non esista altra biblioteca pubblica statale.
L'onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-42