Regolamento organico delle biblioteche pubbliche statali›Titolo III
Art. 42
120 / 128In vigore dal 23 mag 1968
La commissione permanente delibera soltanto sulla metà della somma assegnata dal Ministero per acquisto di libri; dell'altra metà dispone il direttore, tenuto conto dei bisogni della biblioteca e delle richieste degli studiosi.
L'aliquota sulla quale delibera la commissione è ridotta a quattro decimi per le biblioteche che hanno sede in città ove non esista altra biblioteca pubblica statale.
L'onere delle riviste e delle opere in continuazione grava in parte proporzionale sulle quote di ripartizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-42