Art. 37
Regolamento organico delle biblioteche pubbliche stataliTitolo II

Art. 37

115 / 128
In vigore dal 23 mag 1968
I libri dati in lettura devono essere messi a posto giorno per giorno, salvo il caso che il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'impiegato che li riceve di volersene servire il giorno successivo. Per la ricollocazione dei libri dati in lettura, o che ritornino dal prestito o dal legatore, sono specialmente destinate la mezz'ora che precede l'apertura e quella susseguente all'ora della chiusura della biblioteca al pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-09-05;1501#art-rod-37