Art. 5

In vigore dal 16 ago 1967
Alla rubrica "Dimensioni minime" della Tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, il paragrafo a) è sostituito dal seguente: a) Le corrispondenze di qualsiasi specie debbono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore ai cm. 10 x 7.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-5

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