Art. 8
In vigore dal 16 ago 1967
Il presente decreto entra in vigore il 16 agosto 1967.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 2 agosto 1967
SARAGAT
MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 105. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-8