Art. 3
In vigore dal 16 ago 1967
Alla rubrica "Limiti di peso" della tabella n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 e 5 dicembre 1966, n. 1351, le voci n. 7 e n. 8 sono sostituite dalle seguenti:
7. - Cartoline illustrate, biglietti da visita, fatture commerciali, estratti di conto delle Amministrazioni dei giornali e cedole di commissioni librarie, gr. 15;
8. - Stampe augurali contenenti convenevoli redatti interamente a stampa o contenenti non più di cinque parole di convenevoli manoscritti e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, ecc., gr. 20.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-02;663#art-3